In occasione dell’impugnazione del Dpcm 2 marzo 2021, nella parte in cui si prevede che “è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni”, il giudice di appello ribadisce la necessità che sia prodotta agli atti documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico sugli studenti delle varie classi di età, giacché, ad esempio, la stessa O.M.S. raccomanda trattamenti e cautele specifiche per la fascia 6-12 anni e diversi principi per gli studenti meno giovani.
Lo ha chiarito il decreto del Consiglio di Stato, sezione III, 22 marzo 2021 n. 1511l, argomentando che appare evidente come in questa sede di delibazione sommaria il giudice non possa trarre conclusioni in assenza – e, men che meno, in sostituzione – dei documenti scientifici posti a base delle contestate regole, giacché di esse, anche per gli effetti sugli studenti, le commissioni scientifiche portano per intero la responsabilità, e le autorità di governo su di esse fondano le decisioni nell’ambito delle misure anti contagio, sicché solo all’esito della valutazione di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità, tenuto conto dei dati scientifici, sarà possibile una decisione in sede giurisdizionale.
Il decreto ha quindi ribadito che l’esibizione tempestiva di tutti gli atti richiesti dal Dpcm appellato, non solo costituisce ineludibile esecuzione dell’ordine del giudice, presidiata, in caso d’inottemperanza, da diverse efficaci norme di garanzia, ma rappresenta la base istruttoria minima indispensabile affinché la funzione giurisdizionale possa essere svolta con compiutezza a tutela degli interessi meritevoli, sicché, ad esempio nel caso di specie, la circostanza che lo svolgimento della camera di consiglio innanzi al T.A.R. avverrà in data successiva alla cessazione di efficacia del decreto impugnato – ed allorché, presumibilmente, analogo obbligo d’indossare le mascherine in classe sarà in vigore in forza di nuovo decreto governativo – non potrà in nessun caso essere addotta quale giustificazione per non esibire tutti gli atti richiesti dal primo giudice, dovendo semmai l’Amministrazione – giacché la lealtà e la trasparenza tra Istituzioni e cittadini è pilastro fondante del nostro ordinamento – esibire anche ulteriori documenti scientifici sopravvenuti rispetto all’ordine del decreto presidenziale appellato.
Fonte: Consiglio di Stato