La Corte costituzionale, con la sentenza n. 151 del 16 luglio 2020, attesta la compatibilità costituzionale della disciplina sul reclutamento dei docenti delle scuole italiane all’estero, ritenendo in particolare legittimo il requisito di ammissione alla selezione previsto dall’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, il quale impone la residenza da almeno un anno nel Paese estero ospitante.
Secondo i giudici delle leggi è, dunque, infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017 – sollevata in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost. – nella parte in cui, ai fini delle procedure di selezione del personale docente delle scuole italiane all’estero (limitatamente agli insegnamenti obbligatori per l’ordinamento italiano) prevede il requisito della residenza nel Paese ospitante da almeno un anno.
Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale – con riguardo ad una vicenda contenziosa ove il Tar per il Lazio era chiamato a giudicare sulla mancata ammissione di alcuni docenti alle selezioni per il reclutamento del personale docente da destinare alle scuole statali all’estero ai fini dell’insegnamento delle materie previste come obbligatorie dal nostro ordinamento – ha dichiarato infondati i sollevati dubbi di costituzionalità sulla disciplina dettata dall’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017 (recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”) la quale impone, ai fini dell’ammissione alle selezioni, il requisito della residenza almeno annuale nel Paese estero ospitante.