L’amministrazione, investita dell’esercizio di attività rinnovatoria dal giudice in conseguenza dell’annullamento di un provvedimento caratterizzato da discrezionalità tecnica, deve ritenersi titolata a porre in essere il riesercizio della funzione in osservanza del dettame conformativo recato dalla sentenza di annullamento, una sola volta, rieditando il potere amministrativo con adozione ex novo del provvedimento annullato dal giudice ed esercitando una volta per tutte la funzione amministrativa discrezionale (c.d. one shot provvedimentale).
È comunque preclusa all’Amministrazione la possibilità di sollevare profili non ancora esaminati.
La delineata teorica dello one shot provvedimentale è innervata dal perseguimento delle istanze, di rilievo costituzionale, di certezza del diritto e di speditezza dell’azione amministrativa nonché di dovuta considerazione delle pronunce giurisdizionali, scongiurando il “rimpallo” della medesima vicenda provvedimentale tra giudice e P.A.
Espressiva del principio generale, che permea la teorica del “one shot”, è l’art. 10-bis l. n. 241/1990, il quale, dettato relativamente al provvedimento di diniego assunto dall’amministrazione per effetto del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall’interessato a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, disciplina la fattispecie successiva all’annullamento giurisdizionale del provvedimento “così adottato” (ossia emesso per mancato accoglimento delle osservazioni) e poi annullato dal giudice amministrativo. (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 2022, n. 3480; T.a.r. per il Lazio, sez. III bis, 1 dicembre 2021, n. 12397; T.a.r. per la Toscana, 15 giugno 2021, n. 917; T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, 16 dicembre 2021, n. 373.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it