I giudici del Consiglio di Stato, nella sentenza 427 dello scorso 17 gennaio, affrontano una circostanza inerente la possibilità di accorpare in un’unica procedura per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas due ambiti territoriali.
I giudici amministrativi d’appello chiariscono che la ratio dell’art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007- disciplinante la creazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas, definiti come “bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi” – è quello di incentivare le operazioni di aggregazione per meglio perseguire lo scopo indicato dal preambolo del d.m. 19 gennaio 2011, che tende alla rimozione degli ostacoli posti allo sviluppo della concorrenza mediante l’ampliamento dell’area di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale rispetto alle attuali concessioni e prevede che ciascun ambito territoriale minimo rappresenti “un insieme minimo di Comuni i cui relativi impianti di distribuzione, a regime, dovranno essere gestiti da un unico gestore”.
Ne consegue che, nel caso trattato in sentenza, secondo i giudici di Palazzo Spada è legittimo l’operato di una provincia che ha accorpato in un’unica procedura per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas – e con assegnazione di un unico lotto – due dei tre ambiti territoriali della provincia in questione.