Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2017, il Decreto Legge “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” che rafforza il ruolo del Sindaco. Con il DL 20 febbraio 2017 n.14 vengono introdotti strumenti per consolidare la sicurezza urbana e la promozione di interventi volti al mantenimento del decoro del territorio. Cambia anche il potere di ordinanza contingibile, urgente ed ordinaria del Sindaco. L’art. 8 del Decreto aggiunge infatti nuove disposizioni sia all’art. 50 che all’art. 54 del T.U.E.L.. Tra le diverse modifiche vi è poi quella introdotta dall’art. 13 (ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno o in prossimità dei locali pubblici, aperti al pubblico e i pubblici esercizi), il cui primo comma stabilisce che “nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti connessi all’interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, significativamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi”.
Nel DL, la sicurezza urbana viene intesa come bene pubblico riferito alla vivibilità e al decoro delle città, da ricercare anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati; l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale; la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio; la promozione del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regione e gli Enti locali nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. In coerenza con gli aspetti generali, il Prefetto e il Sindaco, nel rispetto di linee guida già adottate su proposta del Ministero dell’Interno, possono individuare, in relazione alla specificità dei contesti urbani, interventi per garantire la sicurezza, tenuto conto anche delle aree rurali confinanti con le diverse città.