Nelle determinazioni di autorizzazione unica e di autorizzazione integrata ambientale, l’autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi delle soglie tecniche di miglior tecnologia, in tre casi specifici:
– quando lo richieda la pianificazione regionale in materia di ambiente, tutela delle acque o emissioni;
– quando lo richieda la normativa regionale;
– quando, in mancanza di autorizzazione integrata ambientale, lo richieda il provvedimento autorizzatorio.
Non si applica l’art. 35 del decreto legge n. 133 del 2014, allorchè l’impianto, in quanto autorizzato a livello regionale e non nazionale, non sia sussumibile nell’alveo applicativo delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.
Costituisce, quindi, scelta ragionevole e non manifestamente sproporzionata, in adesione al principio di precauzione, che l’autorità preposta imponga limiti e prescrizioni più rigorosi in relazione a situazioni di vetustà dell’impianto, per il quale non si dimostri il possesso dei requisiti della migliore tecnologia disponibile.
Il tutto muovendo dall’ineludibile regola cardine, secondo cui i progettisti, i costruttori e i gestori di impianti di co-incenerimento non possono progettare, costruire, equipaggiare e gestire impianti aventi emissioni superiori ai valori limite. (1)
Le scelte squisitamente tecniche, sottese all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione unica e di autorizzazione integrata ambientale, non sono sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa, allorquando non trasmodano nell’abnormità e nella palese illogicità.
Questo in ragione del fatto che il giudice amministrativo non può, in linea di principio, sostituirsi a valutazioni di cui è riservataria in via esclusiva l’amministrazione pubblica. (2)
(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1761; idem, 31 dicembre 2021, n. 8754; idem, 1 marzo 2021, n. 1714.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it