La Corte di giustizia UE, con la sentenza C-465/18 del 19 dicembre 2019 sancisce l’incompatibilità del diritto incondizionato di prelazione all’acquisto delle farmacie comunali (previsto, nel nostro ordinamento interno, in caso di trasferimento della farmacia, in favore dei suoi dipendenti dall’art. 12, comma 2, della legge n. 362 del 1991) in quanto si tratta di istituto non idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo di tutela della salute e di efficiente gestione del servizio farmaceutico.
L’articolo 49 TFUE, secondo i giudici europei, deve essere interpretato nel senso che osta ad una misura nazionale che concede un diritto di prelazione incondizionato in favore dei farmacisti dipendenti di una farmacia comunale in caso di cessione di quest’ultima mediante gara.
Con la sentenza in rassegna, dunque, la Corte di giustizia UE, in accoglimento di una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato, ha affermato la non compatibilità con l’ordinamento europeo del diritto di prelazione all’acquisto delle farmacie comunali, per contrasto con la libertà di stabilimento ed il principio di libera concorrenza.