Nel giudizio di responsabilità amministrativa il giudice contabile deve accertare in modo autonomo tutti gli elementi della responsabilità erariale e non può limitarsi a recepire le conclusioni del giudice civile. È questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, con una sentenza depositata il 12 marzo 2026.
Il Collegio ha chiarito che, pur potendo prendere in considerazione gli accertamenti compiuti in altri giudizi, il processo contabile mantiene piena autonomia. Di conseguenza, la sussistenza del danno erariale, il nesso causale tra condotta e pregiudizio economico e l’elemento soggettivo della responsabilità devono essere verificati direttamente nel giudizio davanti alla Corte dei conti.
Secondo i giudici, non è quindi sufficiente richiamare o riprodurre le motivazioni contenute nelle decisioni del giudice del lavoro o di altri giudici ordinari. Il giudice contabile è tenuto a svolgere un proprio approfondimento sugli aspetti specifici della responsabilità amministrativa, che presenta presupposti e finalità diversi rispetto alla responsabilità civile.
La sentenza sottolinea inoltre che, quando il danno per l’ente deriva da condanne risarcitorie pronunciate in sede civile, ciò non comporta automaticamente la responsabilità amministrativa di un determinato soggetto. È necessario dimostrare in modo puntuale che quel danno sia direttamente imputabile alla condotta dell’amministratore o del dipendente pubblico chiamato a risponderne.
In mancanza di tale dimostrazione, la responsabilità erariale non può essere affermata, anche se il danno per l’amministrazione risulta effettivamente esistente. La Corte ha quindi ribadito che la prova del nesso causale e dell’elemento soggettivo rappresenta un passaggio imprescindibile nel giudizio contabile.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento che riconosce la piena autonomia del giudizio davanti alla Corte dei conti rispetto agli altri procedimenti giurisdizionali, con la conseguenza che le decisioni civili possono costituire un elemento di valutazione, ma non possono sostituire l’accertamento richiesto al giudice contabile.