Resa nota finalmente la motivazione della sentenza con cui la Corte costituzionale il 25 gennaio scorso ha corretto l’Italicum. “L’esito del referendum ex art. 138 Cost. del 4 dicembre 2016 ha confermato un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive – recita la premessa – In tale contesto, la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee”. Di seguito, punto per punto, i concetti fondamentali espressi dalla Consulta.
Premio di maggioranza – Non è “irragionevole” un premio di maggioranza, assegnato alla lista che al primo turno ottiene il 40 per cento, perché “consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un’assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa”.
Soglia di sbarramento insieme a premio – Via libera alla soglia di sbarramento del tre per cento prevista dall’Italicum, “non irragionevolmente elevata, che non determina, di per sé, una sproporzionata distorsione della rappresentatività dell’organo elettivo”. Inoltre, non può essere la compresenza di premio e soglia, nelle specifiche forme ed entità concretamente previste dalla legge elettorale, a giustificare una pronuncia d’illegittimità costituzionale del premio. E non è manifestamente irragionevole che il legislatore, in considerazione del sistema politico-partitico che intende disciplinare attraverso le regole elettorali, ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, a entrambi tali meccanismi”. “Del resto, se il premio ha lo scopo di assicurare l’esistenza di una maggioranza, una ragionevole soglia di sbarramento può a sua volta contribuire allo scopo di non ostacolarne la formazione. Né è da trascurare che la soglia può favorire la formazione di un’opposizione non eccessivamente frammentata, così attenuando, anziché aggravando, i disequilibri indotti dalla stessa previsione del premio di maggioranza”.
Turno ballottaggio – Il turno di ballottaggio previsto dall’Italicum ha “il compito di supplire al mancato raggiungimento, al primo turno, della soglia minima per il conseguimento del premio, al fine di indicare quale sia la parte politica destinata a sostenere, in prevalenza, il governo del Paese”. Tuttavia “tale obbiettivo non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta”.
Capilista bloccati in liste brevi – Il sistema dei capilista bloccati previsto dall’Italicum è legittimo, in quanto l’elettore ha comunque la possibilità di scegliere i candidati nell’ambito di liste brevi ed esprimendo fino a due preferenze. “Mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori, appartiene al legislatore discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l’indicazione delle modalità attraverso le quali prevedere che gli elettori esprimano il proprio sostegno ai candidati”. “Alla luce di tali premesse”, le norme contenute nell’Italicum “non determinano una lesione della libertà del voto dell’elettore, presidiata dall’articolo 48, secondo comma, della Costituzione”.
Scelta collegio capilista – No al sistema, previsto dall’Italicum, che lascia ai capilista bloccati la scelta del collegio, dove essere eletti, perché, concede loro “un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea a condizionare l’effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori”.
Italicum ‘corretto’ – L’Italicum, anche dopo la bocciatura del ballottaggio, “è idoneo a garantire il rinnovo in ogni momento” della Camera. Infatti “qualora, all’esito del primo turno, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi, s’intende che resta fermo il riparto dei seggi tra le liste che hanno superato le soglie di sbarramento”.