Il tribunale amministrativo della Sardegna si è pronunciato, con il decreto n.133/2020 sull’ordinanza di chiusura nel comune di Cagliari di distributori automatici h24 che distribuiscono bevande e alimenti:, stabilendo che l’ordine di chiusura si applica negli stessi limiti temporali dettati dalla disciplina di apertura delle rivendite alimentari.
Deve essere sospesa, dunque, secondo i giudici amministrativi isolani, l’ordinanza sindacale nella parte in cui ordina che siano “chiusi i distributori automatici cosiddetti h24 che distribuiscono bevande e alimenti confezionati compresi quelli posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante e con eccezione di quelli ubicati all’interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via”, in quanto l’attività di cui è titolare il ricorrente rientra tra quelle di vendita di generi alimentari, seppure in forma automatica, espressamente fatta salva dal DPCM 11 marzo 2020; inoltre, dall’esecuzione dell’ordinanza deriverebbe al ricorrente un danno irreparabile perchè dall’attività di cui è causa trae l’unica fonte di sostentamento per sè e per la propria famiglia.
Ha chiarito il decreto che nell’attuale contesto di emergenza sanitaria l’ordinanza sindacale impugnata persegua, coerentemente con la normativa statale e regionale, la finalità di garantire l’attuazione delle misure di distanziamento sociale dettate dal Governo tra le quali è ricompresa anche quella di limitare gli spostamenti che non siano dovuti a imprescindibili esigenze di salute, lavorative o di assoluta urgenza.
Nel decreto si legge, inoltre, che il punto 5 dell’ordinanza sindacale in questione prevede, fra l’altro, che “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui al DPCM 11 marzo 2020…tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket dovranno uniformarsi alla chiusura serale non oltre le ore 21.00…”. L’attività del ricorrente può sostanzialmente ricondursi alla categoria della rivendita di generi alimentari, seppur con modalità in automatico, che, come si detto, è stata espressamente fatta salva dal DPCM 11 marzo 2020.
L’esigenza di un raccordo interpretativo tra la menzionata normativa statale e l’ordinanza sindacale impugnata, in termini coerenti con la finalità di limitare al massimo le occasioni di spostamento della cittadinanza, può far ritenere che l’ordine di chiusura dei distributori automatici “h24” debba trovare applicazione negli stessi limiti temporali dettati dalla disciplina di apertura delle rivendite alimentari (chiusura non oltre le ore 21.00 e apertura nei soli giorni feriali), restando dunque preclusa l’apertura e il conseguente accesso al pubblico soltanto dalle ore 21.00 alle ore 08,00 della mattina successiva (oltre che, come detto, nei giorni festivi).