La Corte di Cassazione Sez. 4 Penale con la sentenza n. 30041/2024 ha affermato che non integra la contravvenzione di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada il rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione derivante dall’uso di stupefacenti, mediante prelievo di liquidi biologici presso una struttura sanitaria, opposto dal conducente di un veicolo che, pur se coinvolto in un incidente stradale, non sia stato sottoposto a cure mediche presso un nosocomio, difettando tale condotta di rilevanza penale in ragione dei principi di tassatività e di tipicità delle norme incriminatrici. (Fattispecie relativa a un conducente che, sottoposto, nell’immediato, a cure mediche dal personale sanitario di un’ambulanza giunta sul luogo del sinistro, si era successivamente rifiutato, su invito di una seconda pattuglia, di recarsi presso un ospedale per sottoporsi al prelievo di liquidi biologici, in funzione dell’accertamento dello stato di alterazione da stupefacenti).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada art. 187 com. 3, Cod. Strada art. 187 com. 4, Cod. Strada art. 187 com. 8
Massime precedenti Vedi: N. 20094 del 2021 Rv. 281206-01, N. 21559 del 2021 Rv. 281401-01, N. 24914 del 2019 Rv. 276363-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione