La sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 2209/2019, ribadisce che, nei contratti c.d. sotto-soglia, in applicazione dei principi di massima partecipazione e di rotazione, non sussiste alcun obbligo per la stazione appaltante di invitare l’operatore uscente.
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici c.d. sotto-soglia, l’amministrazione non ha obbligo alcuno di invitare l’operatore uscente, essendo la stessa, tutt’al contrario, in applicazione dei principi di massima partecipazione e di rotazione, onerata di un obbligo motivazionale aggravato in caso di invito del medesimo, a giustificazione della deroga ai menzionati principi; peraltro, sottolineano i giudici di Palazzo Spada, l’art. 36, c.1, d.lgs. n. 50/2016, quale lex specialis di disciplina delle gare c.d. sotto soglia, laddove impone il rispetto del principio di rotazione, prevale sulla normativa sulle gare in generale e comporta che il precedente operatore debba essere normalmente escluso dall’affidamento.