La sopravvenienza dell’interdittiva antimafia consente l’escussione della garanzia provvisoria, perché questa tutela dalla mancata sottoscrizione del contratto, dopo il provvedimento di aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto che sia riconducibile all’affidatario, tra i quali l’art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede espressamente anche l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva; non consente, invece, l’escussione della garanzia definitiva, perché quest’ultima ha la funzione di tutelare l’Amministrazione da inadempienze contrattuali in senso stretto (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., n. 7 del 2022 (quanto al principio secondo cui la sopravvenienza dell’interdittiva antimafia consente l’escussione della garanzia provvisoria); Cons. Stato, sez. II, n. 7810 del 2021.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it