Il finanziamento pluriennale del fondo regionale per l’assistenza agli alunni con disabilità deve essere sempre garantito dallo Stato – si legge in un comunicato pubblicato sul sito della Corte Costituzionale -perché strumentale all’erogazione di servizi che attengono al nucleo essenziale dei loro diritti.
Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 83 depositata ieri (relatrice Marta Cartabia) in cui sono stati ribaditi due principi cruciali: la natura fondamentale del diritto all’istruzione delle persone con disabilità e l’effettiva fruibilità di questo diritto.
In virtù di questi principi, spiegano i giudici delle leggi, l’erogazione dei servizi a loro destinati deve essere sempre assicurata e finanziata e non può dipendere da scelte discrezionali del legislatore. Per questa ragione, la Corte ha chiarito che è doveroso assicurare a questo tipo di stanziamento un orizzonte temporale pluriennale, come peraltro ha fatto l’articolo 1, comma 561, della legge di Bilancio per il 2019, per consentire alle Regioni una stabile programmazione dei relativi servizi in coerenza con la rilevanza dei valori costituzionali in gioco.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha dichiarato infondata la questione sollevata dalla Regione Veneto con riferimento all’articolo 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che prevedeva lo stanziamento per un solo anno, in considerazione della complessa fase di passaggio dalle Province alle Regioni delle funzioni relative agli alunni con disabilità e, comunque, a fronte della garanzia di una copertura finanziaria certa e quantificata per l’anno di riferimento.