L’importo mensile della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, stabilito dall’articolo 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971, oggi pari a 286,81 euro, “è innegabilmente, e manifestamente, insufficiente” ad assicurare agli interessati il “minimo vitale”, ma il suo adeguamento rientra nella discrezionalità del legislatore. Tuttavia, gli invalidi civili totalmente inabili al lavoro hanno diritto al cosiddetto “incremento al milione” della pensione di inabilità (oggi pari a 651,51 euro) fin dal compimento dei 18 anni, senza aspettare i 60.
Il requisito anagrafico finora previsto dalla legge è irragionevole in quanto “le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento”.
È uno dei passaggi della motivazione della sentenza n. 152 depositata oggi (relatore il Vicepresidente Mario Rosario Morelli) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, là dove stabilisce che i benefici incrementativi spettanti agli invalidi civili totali sono concessi ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni, anziché ai soggetti di età superiore a 18. Nel caso concreto da cui è nata la questione di legittimità costituzionale, si trattava di una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace non solo di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita (come lavarsi, vestirsi, alimentarsi), ma anche di comunicare con l’esterno, condizione dipendente dalla menomazione pregressa e non dal superamento di determinate soglie anagrafiche.
La sentenza rileva che la maggiore spesa a carico dello Stato, derivante dall’estensione della maggiorazione agli invalidi civili – nel rispetto delle soglie di reddito stabilite dalla legge 448 del 2001 – non viola l’articolo 81 Cost. poiché sono in gioco diritti incomprimibili della persona. I vincoli di bilancio, dunque, non possono prevalere. “Ciò comporta – ha affermato la Corte – che il legislatore deve provvedere tempestivamente alla copertura degni oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell’equilibrio di bilancio in senso dinamico (sentenze n. 6 del 2019, n. 10 del 2015, n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008)”. Nella prospettiva del “contemperamento dei valori costituzionali”, la Corte ha peraltro ritenuto di graduare gli effetti temporali della sua sentenza, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Una strada già seguita in passato, a partire dalla sentenza n. 10 del 2015 (nello stesso senso anche sentenze n. 246 del 2019, n. 74 e n. 71 del 2018). Fu allora precisato che “sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti” a determinare la scelta di una tale tecnica decisoria. La quale “risulta, quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, […] garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali (sentenza n. 264 del 2012)”. La Corte ha concluso che resta, comunque, ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché sia garantita agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.