Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 133, secondo comma, Cost., della legge della regione Marche 23 giugno 2014, n. 15, nella parte in cui, nel determinare il distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e la conseguente incorporazione in quello di Mondolfo, non ha esteso la possibilità di partecipare alla propedeutica consultazione referendaria all’intera popolazione residente nei due rispettivi territori.
Questo in sintesi il ragionamento sviluppato dalla Consulta: in via preliminare, la Regione Marche non ha stabilito in linea generale – anche mediante proprie norme statutarie – criteri legali di applicazione della disposizione di cui all’art. 133, secondo comma, Cost. Di conseguenza le singole variazioni territoriali saranno il frutto di valutazioni “caso per caso” della Regione.
Ai fini della corretta delimitazione del concetto di “popolazioni interessate”, non è innanzitutto condivisibile l’affermazione secondo cui il coinvolgimento della totalità dei residenti è la regola mentre la consultazione di una sola parte di essi è l’eccezione. Il concetto di “popolazioni interessate” costituisce, piuttosto, dato variabile in funzione degli specifici e qualificati interessi che, di volta in volta, vengono coltivati dalle popolazioni in qualche misura coinvolte, direttamente o indirettamente, nel simultaneo processo di distacco e incorporazione. Di qui l’elasticità e la variabilità del suo contenuto ossia del perimetro delle popolazioni da consultare mediante referendum in simili circostanze.
Con questa premessa, secondo i giudici delle leggi, in questo caso è da reputare costituzionalmente compatibile la soluzione tutto sommato intermedia intrapresa dalla Regione Marche (nella scelta tra coinvolgimento della sola frazione di Marotta e coinvolgimento di tutti i residenti dei due comuni di Fano e Mondolfo è stata infatti adottata una terza via: consultazione delle popolazioni dei due stessi comuni residenti nelle aree immediatamente contigue alla frazione di Marotta).
Questo in base a diverse ragioni: la differente ampiezza territoriale e demografica dei due comuni, tale da condizionare gli esiti del voto. La legge regionale avrebbe dunque il compito, in questi casi, di riportare in equilibrio un simile delicato aspetto; la limitata estensione del territorio oggetto di variazione territoriale; la particolare collocazione geografica della stessa frazione territoriale (molto più vicina al centro del comune incorporante); la particolare questione sociologica, data dalla maggiore vicinanza – in termini di abitudini e frequentazioni – degli abitanti della frazione di Marotta rispetto a quelli del Comune di Mondolfo; il comune utilizzo (tra abitanti della frazione di Marotta e abitanti di Mondolfo) di diverse infrastrutture e servizi (farmacia, scuole, etc.); le esigenze di omogenea amministrazione della fascia costiera, date dalla sostanziale continuità degli esistenti stabilimenti balneari; alcun peso, in conclusione, potrebbe invece annettersi alla diminuzione delle entrate tributarie ai danni del Comune di Fano, rappresentando una simile evenienza una costante di ogni variazione territoriale di questo tipo e, come tale, a suo tempo già ampiamente presa in considerazione dal legislatore costituente.