La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6177/2018 pubblicata il 30 ottobre, ha ricordato che secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 14 dicembre 2001, n. 9; Cons. Stato, sez. VI, n. 300 del 2012), l’eventuale annullamento del nulla osta paesaggistico comunale, da parte della Soprintendenza, risulta riferibile a qualsiasi vizio di legittimità ivi compreso l’eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta).”
L’unico limite che la Soprintendenza competente incontra in tema di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica “è costituito dal divieto di effettuare un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall’ente competente tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione”.