Nella sentenza 6026 dello scorso 22 ottobre, i giudici del Consiglio di Stato forniscono utili chiarimenti sul carattere non vincolante delle linee guida Anac.
Le linee guida Anac (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al c. 2 dell’art. 213 del nuovo ‘Codice dei contratti’ d.lgs n. 50/2016), spiegano i giudici di Palazzo Spada, non sono vincolanti, in quanto esse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara.
Nel caso in sentenza, le linee guida in questione, quindi, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, in quanto tale volto all’incremento “dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti”.
Il testo in parola risulta ricognitivo di princìpi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che caratterizza le scelte dell’amministrazione in punto di individuazione degli elementi di valutazione delle offerte. Sulla base di orientamenti più che consolidati, tuttavia, tali scelte non possano essere censurate in giudizio se non in caso di palesi profili di irragionevolezza e abnormità.