Tre sono le condizioni perché possa parlarsi di un “organismo di diritto pubblico” ai fini dell’applicazione della normativa sui contratti pubblici: deve trattarsi, in particolare, di un soggetto dotato di personalità giuridica; sottoposto ad influenza pubblica dominante; istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Si tratta di una tipologia di amministrazione fondata su parametri oggettivi, ossia sulla tipologia delle attività esercitate e sulla natura delle stesse; i requisiti in questione non sono inoltre tra loro alternativi, ma devono essere posseduti cumulativamente e sono valutati dal giudice caso per caso, in quanto l’elenco degli organismi di diritto pubblico – di cui all’allegato IV del Codice dei contratti pubblici – non ha carattere tassativo ma solo esemplificativo (1).
(1) Precedenti conformi: sulle condizioni necessarie affinché un soggetto possa essere qualificato come organismo di diritto pubblico: ex multis, Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2018, n. 7031 (che si è pronunciato anche sulla natura della società Aeroporti di Roma, negando che la stessa potesse qualificarsi organismo diritto pubblico); Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2021, n. 5348 (che si è pronunciato anche sulla natura della F.I.G.C., negando che la stessa potesse qualificarsi organismo di diritto pubblico).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it