Il ricorso a procedure algoritmiche nei concorsi pubblici è legittimo soltanto a condizione che l’Amministrazione conservi un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione finale. Non è quindi consentito che l’esito della procedura sia interamente automatizzato, senza un intervento umano sostanziale nella fase decisoria.
Lo ha ribadito il TAR Lombardia, sezione V, con la sentenza n. 1602 dell’8 aprile 2026, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. In particolare, i giudici amministrativi sottolineano che l’uso di strumenti algoritmici può essere ammesso come supporto tecnico alle valutazioni, ma non può sostituirsi integralmente alla discrezionalità amministrativa.
Il principio si inserisce nel solco già tracciato dal Consiglio di Stato e da precedenti pronunce, tra cui la sentenza n. 8472 del 2019 e una recente decisione del TAR Lazio del 2026, che ribadiscono come la “decisione pubblica” debba restare imputabile all’Amministrazione, la quale non può delegare completamente a sistemi automatizzati la selezione dei candidati.
In sostanza, l’algoritmo può assistere il procedimento, ma non diventarne l’unico decisore, a tutela dei principi di trasparenza, responsabilità e buon andamento della pubblica amministrazione.