Le concessioni di gioco sono concessioni di servizi, nei termini scanditi dall’art. 5, par. 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE.
Non sono provvedimenti di semplice autorizzazione o licenza amministrativa per l’esercizio di un’attività economica.
Sono convenzioni accessive al provvedimento di concessione, mediante le quali l’amministrazione aggiudicatrice consegue i benefici della prestazione di un servizio determinato, assicurando una remunerazione al prestatario.
Il corrispettivo dei concessionari consiste nel diritto di gestire detti giochi in favore degli utenti finali e la sua entità è data dalla raccolta che deriva dalla vendita delle cartelle, dedotti il prelievo erariale, le vincite e la quota che spetta al soggetto preposto al controllo centralizzato del gioco. (1)
L’esistenza di un interesse transfrontaliero certo può risultare dall’importanza economica della convenzione di cui è prevista la conclusione, dal luogo della sua esecuzione oppure da caratteristiche tecniche.
Le concessioni in proroga sono attualmente detenute sia da operatori nazionali, sia da operatori che, pur essendo formalmente nazionali, sono società che appartengono a gruppi ubicati in altri Stati membri dell’Unione.
Non si può escludere che cittadini di altri Stati membri siano stati o siano interessati ad avvalersi delle libertà riconosciute dal Trattato, al fine di esercitare la detta attività nel territorio nazionale, essendo detta normativa applicabile indistintamente ai cittadini nazionali come a quelli di altri Stati membri, con effetti che non sono limitati all’ordinamento nazionale.
Un interesse transfrontaliero certo può esistere anche senza che sia necessario che un operatore economico abbia effettivamente manifestato il proprio interesse.
Ciò avviene specificamente allorché la controversia verte sulla mancanza di trasparenza che ha caratterizzato il procedimento, in quanto, in un caso del genere, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri non hanno una reale possibilità di manifestare il proprio interesse ad ottenere l’affidamento. (2)
(1) Su rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, Cons. Stato, sez. VII, 21 novembre 2022, n. 10264, Cons. Stato, sez. VII, 21 novembre 2022, n. 10263, Cons. Stato, sez. VII, 16 novembre 2023, n. 9835.
(2) Precedenti conformi: Corte di giustizia UE, 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15; Corte di giustizia UE, 14 novembre 2013, C-221/12; Corte di giustizia UE, 21 luglio 2005, C-231/03; Corte di giustizia UE, 13 ottobre 2005, C-458/03.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it