Il requisito reddituale è una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza in quanto funzionale non solo ad evitare che l’ammissione del nuovo membro privo di adeguate fonti di sussistenza possa comportare inconvenienti sul piano della pubblica sicurezza ovvero finisca per gravare sul pubblico erario, ma anche ad assicurare che sia in grado di concorrere allo sviluppo economico-sociale mediante la partecipazione al gettito fiscale e fornisca un proprio contributo alla Comunità di cui entra a far parte (1).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia del periodo già maturato nel triennio precedente al momento della presentazione della domanda, sia di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere con una certa stabilità e continuità nel tempo il requisito in parola, che va mantenuto fino al momento del giuramento (2).
L’Amministrazione deve considerare indefettibile la soglia reddituale, anche se essa non è precisata da atti aventi rango primario. Quello che conta è che il requisito reddituale minimo integra una delle condizioni che devono risultare soddisfatte ai fini dell’acquisizione dello status di cittadino italiano, come pacificamente imposto dalle previsioni del d.m. 22 novembre 1994 (3).
Il Consiglio di Stato ha chiarito che una soglia minima deve essere individuata a fini di certezza, allo scopo di evitare arbitrarie e divergenti valutazioni da parte dell’amministrazione e che, a ben vedere, si tratta delle stesse ragioni per cui è stata già da tempo risalente ritenuta legittima la prescrizione di soglie reddituali minime al fine di autorizzare l’ingresso ed il soggiorno sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
(1) Precedenti conformi: ex multis, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2023, n. 4767; Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2022, n. 8042; T.a.r. per il Lazio, sez. V-bis, 11 febbraio 2022, n. 1698.
Precedenti difformi: Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1175 che, peraltro, costituisce un caso di specie, in cui il provvedimento impugnato era affetto da gravi carenze istruttorie.
(2) Precedenti conformi: tra le tante, T.a.r. per il Lazio, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1724; T.a.r. per il Lazio, sez. I-ter, 2021, 31 dicembre 2021, n. 13690.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.
(3) Precedenti conformi: tra i tanti, T.a.r. per il Lazio, sez. V-bis, 7 giugno 2023, n. 9582.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it