Premesso che ai fini della concessione della cittadinanza non assume rilievo il tempo trascorso dallo straniero sul nostro territorio in posizione di mera residenza abituale, ma solo quello in posizione di legalità , in quanto indicativo della piena integrazione nel tessuto nazionale da parte dell’aspirante cittadino essendo il presupposto della residenza legale accertato in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe, l’interessato non può provare la residenza attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica, ricorrendo a indizi di carattere presuntivo o elementi sintomatici indiretti, dovendosi peraltro considerare il requisito temporale persistente e non meramente acquisito medio tempore.(1)
Conforme: Cons. Stato, sez. I, parere 30 novembre 1992, n. 2482.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it