La sezione di Latina del Tar del Lazio si è pronunciata sulla legittimità della scelta di un Comune di non rinnovare la procedura di gara e di affidare direttamente il servizio d’igiene urbana ad un’azienda speciale.
Nella sentenza 367 del 2 luglio i Giudici amministrativi laziali hanno stabilito che è legittima la scelta operata da un Comune di non rinnovare la procedura di gara e di affidare direttamente il servizio d’igiene urbana ad un’azienda speciale. Un’autorità pubblica, infatti, può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e può farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche. Il medesimo principio è stato ulteriormente ribadito al considerando 5 della cd. dir. settori classici 2014/24/UE secondo cui “è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”.
Nel medesimo senso depone, inoltre, l’art. 2 della cd. dir. concessioni 2014/23/UE (significativamente rubricato ‘Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche’), il quale riconosce in modo espresso la possibilità per le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico: a) avvalendosi delle proprie risorse, ovvero b) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero ancora c) mediante conferimento ad operatori economici esterni. Le tre modalità in questione sono su un piano di integrale equiordinazione, senza riconoscere alla modalità sub c) valenza – per così dire – paradigmatica e, correlativamente, senza riconoscere alle modalità sub a) e b) valenza eccettuale o sussidiaria.