Con la deliberazione 22/2019 la sezione di controllo Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti detta i principi in base ai quali è possibile per un comune costituire una Fondazione di partecipazione aperta alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
La Fondazione di partecipazione, spiegano i giudici contabili, rappresenta uno strumento per regolamentare il partenariato pubblico-privato, e trattandosi di un negozio giuridico a struttura aperta, è necessario valutare la struttura e le regole di funzionamento contenute nello Statuto dell’organismo e l’impatto economico-finanziario che lo stesso ha per l’Ente locale.
Le Fondazioni di partecipazione, per il combinato disposto di normativa europea e nazionale (art. 3, c. 26, DLgs 163/2006), sono tenute ad osservare le procedure di evidenza pubblica proprie delle Pubbliche Amministrazioni.
L’Ente locale, in aderenza ai principi di contabilità pubblica, dovrà verificare che dal finanziamento non risulti un depauperamento del patrimonio comunale in considerazione all’utilità che l’Ente ha rispetto ai propri fini istituzionali ed a quella che l’Ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento dell’attività di promozione e valorizzazione del territorio. Altrettante cautele dovranno essere adottate dal Comune relativamente al corretto utilizzo dei fondi pubblici, al fine di permetterne il controllo efficace e l’applicazione puntuale dell’art. 4, comma 6, del DL. 95/2012.