Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, con sentenza n. 00115/2026 (REG.PROV.COLL.), ricorso n. 00217/2023 (REG.RIC.), pubblicata il 27 marzo 2026, ha ribadito un principio centrale in materia di riparto delle competenze negli enti locali: la valutazione discrezionale sull’interesse pubblico di un intervento non può essere ricondotta alla sfera del Sindaco o del Segretario comunale, ma appartiene alla Giunta comunale, quando incide sulle scelte di indirizzo politico-amministrativo dell’ente.
Il TAR precisa che, ai sensi del d.lgs. 267/2000, il sistema delle competenze negli enti locali è fondato su una distinzione netta tra funzioni gestionali e funzioni di governo. Le prime sono attribuite ai dirigenti e riguardano l’attuazione tecnico-amministrativa; le seconde, quando implicano scelte discrezionali di carattere programmatorio e valutazioni sull’interesse pubblico, spettano agli organi di governo, e in assenza di diversa attribuzione normativa, alla Giunta.
Ne consegue che è illegittimo il provvedimento adottato da organi non competenti che, pur formalmente inserito in un procedimento amministrativo, esprime una valutazione sostanziale sull’opportunità dell’intervento pubblico, anticipando o sostituendo le determinazioni dell’organo collegiale competente.
La sentenza chiarisce inoltre un ulteriore principio processuale: gli atti meramente istruttori o endoprocedimentali non sono autonomamente impugnabili se privi di immediata lesività. Su tale base, i motivi aggiunti proposti avverso il parere tecnico di un ente stradale regionale sono stati dichiarati inammissibili, in quanto non costituivano una determinazione finale idonea a incidere direttamente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
In sintesi, la decisione riafferma due punti chiave: la rigorosa osservanza del riparto di competenze negli enti locali e il principio di non impugnabilità degli atti endoprocedimentali privi di effetti lesivi immediati.