Con sentenza n. 936/2026, pubblicata il 23 aprile 2026 (RG n. 821/2025), il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte è intervenuto in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e autorizzazioni per apparecchi da gioco, chiarendo alcuni principi rilevanti in tema di esercizio del potere amministrativo e interpretazione della normativa regionale.
Il TAR ha ribadito che l’attività di controllo dell’amministrazione sulle SCIA deve fondarsi su un’istruttoria completa e su un corretto accertamento dei presupposti di fatto, non potendo il provvedimento inibitorio basarsi su una ricostruzione erronea o incompleta della situazione esistente.
Sul piano sostanziale, la sentenza conferma inoltre un’interpretazione restrittiva dell’art. 26 della legge regionale Piemonte n. 19/2021, chiarendo che il regime agevolato di reinstallazione degli apparecchi da gioco non può essere esteso in via generalizzata a soggetti diversi da quelli espressamente individuati dalla norma, dovendosi privilegiare il dato letterale e la ratio di contrasto al gioco d’azzardo patologico.
Il Tribunale ha poi ribadito il principio secondo cui il potere di intervento dell’amministrazione sulle SCIA, decorso il termine previsto, può essere esercitato solo nei limiti dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con adeguata motivazione e bilanciamento degli interessi coinvolti.
In materia di giurisdizione, la decisione conferma la netta separazione tra il sindacato del giudice amministrativo sugli atti autoritativi e quello del giudice ordinario sulle sanzioni amministrative pecuniarie, non derogabile per ragioni di connessione tra procedimenti.
La sentenza n. 936/2026 si inserisce così nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a delimitare l’ambito dell’autotutela amministrativa e a rafforzare il principio di tipicità e rigorosa interpretazione delle norme che incidono su attività economiche soggette a regolazione pubblica.