Domenica 5 luglio 2026
Domenica 5 luglio 2026

Società consociata

Home > Diritto e Appalti > AGEL > SCIA e giochi leciti: il TAR Piemonte limita l’intervento del Comune e rafforza i vincoli dell’autotutela

SCIA e giochi leciti: il TAR Piemonte limita l’intervento del Comune e rafforza i vincoli dell’autotutela

Con sentenza n. 936/2026 (RG 821/2025), il TAR Piemonte chiarisce che il potere inibitorio sulle SCIA richiede istruttoria rigorosa e conferma l’interpretazione restrittiva della normativa regionale sugli apparecchi da gioco.
giornale dei comuni
📰 Ti rimangono 3 articoli gratuiti su 5. se sei già abbonato.

Con sentenza n. 936/2026, pubblicata il 23 aprile 2026 (RG n. 821/2025), il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte è intervenuto in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e autorizzazioni per apparecchi da gioco, chiarendo alcuni principi rilevanti in tema di esercizio del potere amministrativo e interpretazione della normativa regionale.

Il TAR ha ribadito che l’attività di controllo dell’amministrazione sulle SCIA deve fondarsi su un’istruttoria completa e su un corretto accertamento dei presupposti di fatto, non potendo il provvedimento inibitorio basarsi su una ricostruzione erronea o incompleta della situazione esistente.

Sul piano sostanziale, la sentenza conferma inoltre un’interpretazione restrittiva dell’art. 26 della legge regionale Piemonte n. 19/2021, chiarendo che il regime agevolato di reinstallazione degli apparecchi da gioco non può essere esteso in via generalizzata a soggetti diversi da quelli espressamente individuati dalla norma, dovendosi privilegiare il dato letterale e la ratio di contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Il Tribunale ha poi ribadito il principio secondo cui il potere di intervento dell’amministrazione sulle SCIA, decorso il termine previsto, può essere esercitato solo nei limiti dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con adeguata motivazione e bilanciamento degli interessi coinvolti.

In materia di giurisdizione, la decisione conferma la netta separazione tra il sindacato del giudice amministrativo sugli atti autoritativi e quello del giudice ordinario sulle sanzioni amministrative pecuniarie, non derogabile per ragioni di connessione tra procedimenti.

La sentenza n. 936/2026 si inserisce così nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a delimitare l’ambito dell’autotutela amministrativa e a rafforzare il principio di tipicità e rigorosa interpretazione delle norme che incidono su attività economiche soggette a regolazione pubblica.

Articoli Correlati

disabili stalli mobilità

Autotutela oltre i dodici mesi, il Consiglio di Stato fissa i limiti per la revoca dei parcheggi disabili

L'annullamento d’ufficio dello stallo personalizzato su strada privata è illegittimo se manca l’interesse pubblico concreto e se è superato il termine ragionevole, configurando una carenza di potere in concreto e...
accesso agli atti

Il diritto di accesso si arresta di fronte all’inesistenza dei documenti

Con la sentenza n. 05045/2026, il Consiglio di Stato ribadisce che l'onere della prova sulla reale disponibilità dei dati spetta al richiedente: l'amministrazione non può esibire registri informatici ipotetici o...
passaggio a livello

Passaggi a livello privati, l’uso è subordinato alla convenzione con il gestore: legittima la chiusura se il privato rifiuta la firma

Il Consiglio di Stato chiarisce che l'obbligo di accordo previsto dal d.P.R. n. 753 del 1980 non viola il diritto di proprietà né la riserva di legge, configurandosi come una...

ANCI Risponde