Il TAR Piemonte chiarisce che la determinazione delle tariffe nei servizi accreditati deve fondarsi su un confronto effettivo con gli operatori e su una concreta valutazione dell’impatto dei rinnovi contrattuali. Annullato il limite massimo del 3,5% fissato dal Comune di Torino.
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Con la sentenza n. 906/2026 del 17 aprile 2026 (TAR Piemonte, Sez. II), il giudice amministrativo interviene sul sistema di determinazione delle tariffe dei servizi socio-sanitari accreditati, affermando un principio di diritto destinato ad avere rilievo generale nella regolazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e terzo settore.
Il Tribunale chiarisce che, pur nell’ambito dell’ampia discrezionalità riconosciuta agli enti locali nella programmazione e nel finanziamento dei servizi sociali, la fissazione delle tariffe non può avvenire mediante limiti rigidi e predeterminati in assenza di un’adeguata istruttoria sui costi effettivi del servizio. In particolare, non è legittimo stabilire un tetto massimo di adeguamento economico senza valutare in modo concreto l’impatto degli aumenti del costo del lavoro derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali.
Secondo il TAR, il sistema dei servizi socio-sanitari si fonda su un modello di integrazione tra pubblico e soggetti del terzo settore che impone un effettivo coinvolgimento degli operatori nella fase istruttoria e decisionale, soprattutto quando vengono in rilievo profili economici che incidono sulla sostenibilità delle prestazioni e sulla qualità dei servizi erogati.
Il principio affermato è che la determinazione delle tariffe deve essere il risultato di un bilanciamento ragionato e documentato tra sostenibilità della spesa pubblica e copertura dei costi reali del servizio, con particolare attenzione all’incidenza dei rinnovi contrattuali. Non è sufficiente, invece, un richiamo meramente analogico a precedenti decisioni regionali o a parametri generali non aggiornati.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto illegittima la scelta del Comune di Torino di fissare un incremento massimo del 3,5% per la quota sociale delle tariffe, in quanto adottata senza un’adeguata istruttoria e senza un effettivo confronto con i gestori dei servizi accreditati.
La sentenza conferma quindi che l’autonomia degli enti locali nella definizione delle tariffe incontra un limite sostanziale nella necessità di motivare e giustificare gli adeguamenti economici alla luce dei reali costi del servizio, pena l’illegittimità delle determinazioni adottate.