Le innovative caratteristiche tecnologiche degli impianti agrivoltaici (o agrifotovoltaici) impongono agli organi competenti di operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti con le previsioni del PPTR, attraverso un’interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie possano ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaguardia insite nelle previsioni del piano stesso. Più nello specifico, l’Amministrazione competente deve dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell’impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell’attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, dunque, assicurando, attraverso l’integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi (1).
Il Consiglio di Stato coglie l’occasione per evidenziare che il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che contemplano (nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 2.1 Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile) anche l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di impianti agrivoltaici, quali tecnologie in grado di affrontare in maniera coordinata le tematiche della produzione agricola sostenibile e quella della produzione energetica da fonti rinnovabili “al fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori) e migliorando al contempo le prestazioni climatiche-ambientali…” ribadiscono il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e che nella prospettiva delineata dal PNRR, per favorire ulteriormente tale tipologia di impianti, con il Decreto Semplificazioni (d.l. n. 77 del 2021, art. 31) il Governo ha poi tracciato un percorso privilegiato per il rilascio delle autorizzazioni in favore di grandi impianti fotovoltaici, con la previsione di notevoli incentivi proprio per lo sviluppo di tale fonte rinnovabile.
(1) Precedenti conformi: pubblicate lo stesso giorno della sentenza qui massimata, sulla distinzione tra impianti agrivoltaici e impianti fotovoltaici e sulla compatibilità dei primi con l’attività agricola: Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, nn. 8263, 8262 e 8261; inoltre, tra le tante, T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. II, 15 novembre 2022, n. 1799; T.a.r. per la Puglia, sez. II, 26 aprile 2022, n. 568. Sul rilievo pubblicistico della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, Cons. Stato, sez. IV, ord., 21 novembre 2022, n. 5480.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it