La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 17668/2024 ha affermato che a norma dell’art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, le strade urbane di cui al comma 2, lettere D), E) ed F), del medesimo articolo, sono sempre comunali quando sono situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti; ne consegue che, ai fini dell’individuazione dell’ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune, non è sufficiente il mero dato topografico, ma è necessario accertare se il Comune ha un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 2, Cod. Strada art. 4 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 7742 del 2010 Rv. 612294-01 Rv. 612294-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione