Le Sezioni Unite nel dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione sull’azione popolare proposta da alcuni elettori per contestare la deliberazione di un consiglio comunale in merito all’attribuzione della cittadinanza onoraria, hanno addotto le seguenti argomentazioni e relativi principi di diritto:
la cittadinanza onoraria, essendo un titolo onorifico con valenza meramente simbolica, non costituisce alcuna posizione soggettiva in capo al destinatario in termini di status civitatis o anche di semplice residenza anagrafica, né incide sulla posizione dei cives, venendo essa conferita dal consiglio comunale – organo di rappresentanza della comunità territoriale di riferimento – nell’ambito di un’attività libera ed autonoma, non soggetta ad alcuna normazione e non vincolata ad un fine desumibile dal sistema; conseguentemente, il cittadino elettore non ha una pretesa giustiziabile a far valere vizi di legittimità della relativa deliberazione di conferimento, neppure con l’azione popolare di cui all’art. 9 del Testo Unico sugli Enti Locali, che riguarda azioni di tipo sostitutivo e non correttivo, in cui gli attori si pongano in contrasto con l’ente stesso.
Tuttavia, anche a fronte di una benemerenza conferita per operare esclusivamente sul piano simbolico, non può essere esclusa – in casi estremi (si pensi, per esempio, alla cittadinanza onoraria che venisse conferita ad una persona assolutamente indegna perché condannata per gravi crimini) – la garanzia della giustiziabilità e dell’intervento del giudice comune, non già per esercitare un sindacato su un atto ex se improduttivo di effetti nella sfera giudica di soggetti terzi, bensì per sanzionare le conseguenze di un fatto illecito, perché offensivo di quel comune sentimento di giustizia rappresentato dal tessuto di principî attraverso i quali si esprimono, secondo la Costituzione, le condizioni della convivenza, in relazione ai valori della persona e delle libertà democratiche.
Fonte: Corte di Cassazione