Le Province e le Città metropolitane, concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione di quella corrente di 3.000 milioni di euro a decorrere da quest’anno e provvedono a versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. L’ammontare di queste riduzioni e dei conseguenti versamenti posti a carico di ciascun Ente è stato determinato, per gli anni 2017 e seguenti, dall’articolo 16 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 negli importi indicati nella medesima delibera.
Con disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, di attuazione dell’articolo 1, comma 439 della legge n. 232 del 2016, è stato attribuito, a decorrere dal 2017, un contributo a favore delle Province delle regioni a statuto ordinario pari a 650 milioni di euro e in favore delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro nella misura determinata dello stesso DPCM.
L’articolo 6 del DPCM in oggetto, del 10 marzo 2017, ha inoltre attribuito un contributo pari a 10 milioni di euro a decorrere da quest’anno, in favore delle Province della Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari, da ripartire secondo gli importi comunicati al Ministero dell’Interno dalla Regione Sardegna. Analogo contributo in favore delle Province della Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, è stato previsto dall’articolo 15 del suddetto decreto legge, n. 50 del 2017, da ripartire secondo gli importi comunicati dalla Regione Sardegna.
I contributi spettanti a ciascuna Provincia e Città metropolitana saranno versati dal Ministero dell’Interno all’entrata di bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi Enti, di cui al richiamato articolo 1, comma 418. Le Province e le Città metropolitane sono, di conseguenza, autorizzate a non iscrivere nell’entrata del proprio bilancio i suddetti contributi e ad iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, al netto dell’importo corrispondente al contributo stesso.