Ha formato oggetto di ricorso per Cassazione la sentenza del Giudice di Pace, confermata dal Tribunale, che ha annullato un PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO nella considerazione che la prescrizione applicabile alla cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada debba essere quella quinquennale stabilita bell’articolo 28 della Legge n. 689/1981,richiamata dall’art. 209 del decr. legisl. n. 285/1992 e non quella ordinaria decennale dell’art. 2953 del codice civile.
La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 11800/2018, pubblicata il 15 maggio 2018, ha rigettato il ricorso proposto da Equitalia ed ha affermato che la scadenza del termine perentorio di cinque anni stabilito per impugnare atti di riscossione coattiva, sia a mezzo Ruolo, sia tramite Ingiunzione ev R.D. n. 639/1910, non determina l’effetto di “conversione” del termine breve in quello ordinario decennale di cui all’art. 2953 cod.civ.. Si tratta, ad avviso del Supremo Collegio, di un principio che si applica con riguardo a tutti gli atti –comunque denominati- di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.
Di conseguenza, qualora per i relativi crediti in questione, sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod.civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE- ORDINANZA N. 11800/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it