La Corte di giustizia UE ha ritenuto non compatibile con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e l’art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la normativa italiana nella parte in cui fissa a cinquanta anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio.
In particolare, l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
Con la sentenza in rassegna, pertanto, la Corte di giustizia UE, decidendo la questione sollevata da Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 28 novembre 2019, n. 8154, ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo la normativa nazionale nella parte in cui fissa a cinquanta anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio