La cessione gratuita in proprietà degli alloggi prefabbricati ai sensi dell’art. 21-bis del d.l. 244
del 1995, conv. con mod. dalla l. n. 341 del 1995, alla stregua della esplicita previsione della
suddetta disposizione, postula che vi sia stato un formale provvedimento di assegnazione anche
provvisoria del bene che ne è oggetto, espresso all’esito di un autonomo procedimento, atteso
che soltanto tale provvedimento garantisce l’accertamento della sussistenza, in capo al
destinatario, delle condizioni soggettive attributive del diritto all’assegnazione e alla conseguente
cessione gratuita della proprietà.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 21 bis CORTE COST., Legge
08/08/1995 num. 341 CORTE COST.
Fonte: Corte di Cassazione