Il TAR Sicilia con una sentenza recente (n. 2096/2024) in tema di sistema di accreditamento e principi della fiducia e del risultato ha affermato che il sistema di accreditamento gestito dagli organismi firmatari dell’accordo EA MLA (European cooperation Multilateral Agreement), che abbiano positivamente superato la valutazione inter pares prevista dall’art. 10 del Regolamento (CE) n. 765/2008, è accettato dagli altri firmatari come equivalente al proprio sistema di accreditamento; pertanto, le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri accreditati dall’ente unico nazionale di accreditamento di un altro Stato europeo, firmatario dell’accordo EA MLA, qual è l’ente britannico UKAS, sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri. L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea non impatta, dunque, sulle attività degli organismi e dei laboratori accreditati dall’ente UKAS: quest’ultimo ha infatti ottenuto il predetto riconoscimento di ente di accreditamento inter pares e conserva la sua qualità di firmatario dell’accordo multilaterale EA in ambito europeo (alla cui sottoscrizione ha partecipato anche Accredia, ente nazionale di accreditamento italiano), il che garantisce l’equivalenza delle caratteristiche e delle qualità del sistema di accreditamento gestito da UKAS rispetto agli organismi nazionali degli Stati membri; la stessa European cooperation for Accreditation ha modificato il proprio Statuto al fine di permettere ad UKAS di mantenere lo status di “full member” dei network internazionali di accreditamento EA (1).
Il principio della fiducia, introdotto dall’art. 2 del d.lgs. 36 del 2023, pur ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile, pone in capo alla stazione appaltante la responsabilità di svolgere le gare tenendo sempre presente, a prescindere dalla regolarità formale, che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica, o ad acquisire forniture o, come nel caso di specie, ad affidare dei servizi, nel modo più rispondente agli interessi della collettività; il principio del risultato, in base al quale la tutela della concorrenza e del mercato non deve trasmodare in un pregiudizio per la causa finale e per l’oggetto diretto e principale della tutela approntata dalla disciplina di settore, è stato reso esplicito dal nuovo codice dei contratti pubblici ma costituisce un principio già immanente nel sistema, suscettibile di trovare piena applicazione anche con riguardo alle procedure di gara anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. 36 del 2023 (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2023, n. 9628; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 20 aprile 2024, n. 1477;
Difformi: non risultano precedenti difformi.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478;
Difformi: non risultano precedenti difformi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it