Nella sentenza 1216/2018 del 28 febbraio, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha precisato che il rito speciale c.d. “superaccelerato” di cui all’art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a., non si applica se oggetto di gravame è non soltanto l’ammissione della controinteressata ma anche il provvedimento di aggiudicazione, dovendo tale rito essere applicato solo nei casi in cui risulti una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e fase di aggiudicazione.
I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che ricorre l’avvalimento c.d. di garanzia, nel caso in cui l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata la propria solidità economica e finanziaria, rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di inadempimento : tale è l’avvalimento che abbia ad oggetto i requisiti di carattere economico – finanziario e, in particolare, il fatturato globale o specifico; ricorre, per contro, l’avvalimento c.d. tecnico od operativo, secondo gli stessi giudici, nel caso in cui l’ausiliaria si impegni a mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse tecnico – organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto di appalto: tale è l’avvalimento che abbia ad oggetto i requisiti di capacità tecnico – professionale tra i quali, ad esempio, la dotazione di personale.
Ai fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di avvalimento, concludono i giudici amministrativi d’appello, allorché si tratti di “mettere a disposizione” (come, appunto, nell’avvalimento di garanzia) requisiti generali (di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità), non sussiste l’esigenza di una indicazione puntuale e specifica, non trattandosi di beni in senso tecnico-giuridico (id est di”cose che possono formare oggetto di diritti” ex art. 821 c.c.), per i quali sussiste la necessità di sufficiente determinazione. Nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo (che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste, invece, sempre l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto.