Con la sentenza 5346/2019 i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che la società in house è assoggettabile a fallimento.
I giudici di legittimità, nello specifico, spiegano che la società di capitali con partecipazione pubblica (cd. “in house”) è assoggettabile a fallimento, atteso che, da un lato, l’art. 1 l.fall. esclude dall’area della concorsualità gli enti pubblici, non anche le società pubbliche, per le quali trovano applicazione le norme del codice civile nonché quelle sul fallimento, sul concordato preventivo e sull’amministrazione straordinaria, e che, dall’altro lato, la particolare relazione interorganica che lega l’ente societario all’amministrazione pubblica (c.d. controllo analogo) serve solo a consentire all’azionista pubblico di svolgere un’influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, senza tuttavia incidere sull’alterità soggettiva dell’ente societario rispetto all’ente pubblico controllante, restando il primo pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni soggettive autonomo rispetto al secondo.