Le spiagge non sono più off limits per gli amici a quattro zampe. Il tar del Lazio ha annullato l’ordinanza del Comune di Latina, accogliendo il ricorso di un’associazione animalista, che vietava l’ingresso ai cani negli arenili destinati alla libera balneazione, affermando che il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione, oltre che per violazione del principio di proporzionalità. Sotto tale ultimo profilo va evidenziato – hanno aggiunto i giudici – che il principio di proporzionalità impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici.
La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai Comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia.
In particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende del tutto similari, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche deve quindi ritenersi che il divieto – che non vale in assoluto per i gestori degli stabilimenti balneari a pagamento, che a loro discrezione …abbiano creato delle apposite zone di accesso per gli animali – non sia sufficientemente controbilanciato da tale eventualità, non solo per la circostanza di creare una ingiustificata sperequazione tra cittadini ma anche in quanto affidato, come detto, alla mera facoltà del singolo concessionario.
Per le ragioni si qui esposte – ha concluso il Tar – il ricorso è fondato e va accolto, sicché il provvedimento in esame va annullato