E’ legittimo l’art. 2 del decreto del 2 dicembre 2016 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha istituito l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, che esclude la partecipazione di soggetti che abbiano riportato condanne penali per reati ormai estinti; ed invero, nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione non possono essere iscritti (o, se già iscritti, debbono esserne cancellati) i soggetti che hanno riportato sentenze penali definitive di condanna, anche in base all’istituto del patteggiamento, ossia della applicazione della pena su richiesta della parte; il generale riferimento al “non aver riportato condanne penali” evidenzia l’irrilevanza della natura del reato commesso (delitto o contravvenzione) nonché dell’epoca, anche risalente, della condanna.
Ha aggiunto la Sezione che il dettato normativo non attribuisce rilevanza ai reati estinti, non essendovi alcun riferimento, ai fini della sussistenza comunque del requisito di iscrizione, a tali reati.
Ha ancora chiarito che in considerazione dell’attribuzione agli OIV di molteplici e delicate funzioni di controllo che attengono al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, al corretto utilizzo delle risorse pubbliche ed alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di corruzione, che le previsioni del decreto ministeriale impugnato risultino legittime e proporzionate, anche con riferimento agli obblighi dichiarativi imposti, i quali devono essere adempiuti da soggetti aspiranti “controllori” in maniera puntuale, completa e veridica, derivandone altrimenti l’esclusione o la cancellazione dall’Elenco.
Non può, invero, predicarsi l’applicabilità al procedimento di iscrizione nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi di valutazione delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti pubblici, laddove prevede che non può costituire motivo di esclusione la condanna penale “quando il reato è stato dichiarato estinto” dopo la condanna.
Ed, invero, non si tratta nella specie di valutare la moralità e l’affidabilità di un soggetto mero esecutore di opera pubblica, ma bensì di un “controllore” nell’ambito di funzioni che attengono al funzionamento ed all’attività complessiva delle pubbliche amministrazioni, per il cui esercizio è ragionevole imporre requisiti più stringenti rispetto a quanto avviene in materia di partecipazione a procedure di appalto o concessioni
Rileva, peraltro, la Sezione che, anche a voler accedere alla tesi sostanzialistica propugnata dal ricorrente e ritenere sussistente il requisito di partecipazione in presenza di condanna per reato estinto, il predetto requisito può ritenersi presente solo quando l’estinzione sia stata dichiarata dal giudice penale.
Va in proposito in primo luogo evidenziato che la disposizione del Codice dei contratti pubblici invocata dal ricorrente espressamente richiede, ai fini dell’insussistenza del motivo di esclusione dalla procedura a cagione della condanna penale, l’avvenuta dichiarazione di estinzione del reato.