La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5118 del 22 gennaio 2026 (depositata il 9 febbraio 2026), ha ribadito un principio consolidato in materia di reati contro la famiglia: il delitto di bigamia è configurabile anche quando il precedente matrimonio sia stato celebrato all’estero e non risulti trascritto in Italia.
Il caso riguardava un imputato condannato in appello dalla Corte di L’Aquila per aver contratto un secondo matrimonio pur essendo già legato da un vincolo coniugale valido secondo la legge del Paese in cui era stato celebrato. La difesa aveva sostenuto l’assenza del reato, rilevando la mancata trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile italiano.
La Cassazione ha però rigettato il ricorso, chiarendo che la trascrizione del matrimonio non ha natura costitutiva, ma solo certificativa: il vincolo matrimoniale, se valido secondo la “lex loci”, produce effetti giuridici indipendentemente dal suo inserimento nei registri italiani.
Nella motivazione, la Suprema Corte ha inoltre escluso che possa incidere sulla validità del matrimonio la previsione, nell’ordinamento straniero, della possibilità di ripudio del coniuge. Tale circostanza, secondo i giudici, non elimina l’esistenza del vincolo, ma può eventualmente riguardare solo l’esercizio concreto del ripudio, che resta comunque incompatibile con i principi dell’ordine pubblico sostanziale italiano.
La decisione si pone in continuità con la giurisprudenza precedente e ribadisce l’irrilevanza della mancata trascrizione ai fini della configurabilità del reato di bigamia.