Se il verbale della polizia è incompleto, perché non cita l’ordinanza del Prefetto che ha autorizzato la rilevazione elettronica della velocità, la contravvenzione può essere annullata. Lo dice la Cassazione che ha rilasciato una nuova indicazione in cui si afferma che nel caso in cui l’autovelox sia montato in un centro urbano, la contravvenzione è legittima solo se l’automobilista viene fermato immediatamente. E’ necessario quindi che, insieme al misuratore elettronico della velocità, vi sia anche la polizia a controllarne il corretto funzionamento.
Fuori dalle città invece, in particolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, l’autovelox può essere montato anche senza la presenza della volante.
Infine, nel caso delle strade urbane ad alto scorrimento e delle strade extraurbane secondarie l’autovelox può essere attivato “in modalità fissa e automatica”, ossia senza la presenza della polizia, ma – a differenza dell’ipotesi precedente – la sua apposizione deve essere previamente autorizzata da un decreto del Prefetto. Tale decreto, che deve indicare l’esatta chilometrica ove l’autovelox può essere montato, serve ad evitare eventuali abusi delle forze dell’ordine. Tale decreto prefettizio, serve proprio a verificare che l’installazione dell’autovelox in “modalità automatica” corrisponda davvero a esigenze di tutela della circolazione e non a scopi “di cassa” del Comune.