Ai sensi dell’art. 1, comma 527, della l. n. 205 del 2017, non rientra nelle competenze dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente la fissazione dei criteri di individuazione degli impianti cd. “minimi” necessari per la chiusura del ciclo dei rifiuti: l’autorità ha infatti poteri regolatori in materia tariffaria, laddove il profilo tariffario è mera conseguenza della regola sostanziale (1).
(1) Non risultano precedenti in termini.
Il T.a.r. per la Lombardia ha annullato, per incompetenza, la delibera con cui l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) aveva, con un atto generale, individuato i criteri di individuazione degli impianti cd. “minimi”, cioè indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti, da tener distinti dagli impianti di chiusura del ciclo cd. “aggiuntivi”; prevedendo altresì una serie di incentivi a favore di chi conferiva agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica; incentivi limitati a favore di chi conferisce agli impianti di incenerimento con recupero di energia; disincentivi per chi conferisce in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia.
Infatti, il T.a.r. ha ritenuto che tutto ciò esulasse dalle competenze dell’autorità, dotata di poteri regolatori solo in materia tariffaria; nel caso di specie, la fissazione delle tariffe era l’effetto e non la causa della fissazione della regola sostanziale. Inoltre, prosegue il T.a.r., l’autorità ha in tal modo violato il riparto di competenze tra Stato e regioni: l’ARERA “ha invaso l’ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero individuato dall’art. 198 bis del D.lgs. 152/2006 in relazione ai contenuti di cui al Programma nazionale per la gestione dei rifiuti;
– ha attribuito, di fatto, alle Regioni poteri che il legislatore statale non ha, recta via, assegnato agli enti regionali (cfr. art. 196 del D.lgs. 152/2006), traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale in un ambito locale in piena violazione delle competenze dello Stato (cfr. art. 195 del Codice dell’ambiente), e allontanandosi dall’obiettivo del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale”.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it