E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, l’art. 1 della legge della regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, recante il piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
L’approvazione del piano faunistico-venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo, è idonea a comportare una modificazione in peius degli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, in quanto, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, contrasta con i principi di disciplina del prelievo venatorio desumibili dalla normazione statale.
L’approvazione del piano con atto amministrativo, anziché con legge, invece, consente una tutela più efficace e adeguata alle peculiari esigenze dell’ambiente e della fauna, in termini di completezza dell’istruttoria, di effettività della tutela giurisdizionale nonché di maggiore flessibilità nell’adeguamento a eventuali mutamenti della situazione fattuale.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it