La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 2/2022/QMIG, ha affermato che – gli enti che ricorrono al piano di riequilibrio pluriennale finanziario ex art. 243-bis TUEL – non si applica, tout court, il divieto posto dall’art. 90, co. 1 TUEL, che esclude per gli enti locali strutturalmente deficitari e quelli dissestati (artt. 242 e 244 TUEL) di ricorrere, nella costituzione degli uffici di staff, a personale esterno assunto con contratti a tempo determinato. Gli enti che ricorrono alla procedura di riequilibrio pluriennale devono anch’essi allegare al rendiconto della gestione l’apposita tabella prevista dall’art. 242 TUEL (non essendoci alcuna norma che escluda l’adempimento), e quindi, gli stessi possono risultare enti strutturalmente deficitari. In tal senso il principio di diritto enunciato: Il divieto, di cui all’art. 90, co. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, non può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL.
Fonte: Corte dei Conti