La violazione di norme in materia di concorrenza può integrare un errore grave ai fini dell’esclusione dell’operatore dalla gara. Lo ha affermato la Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ordinanza del 4 giugno 2019, causa C 425/18:
“L’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale”, come quella italiana – articolo 38, comma 1 e articolo 230, comma 1 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 – “che è interpretata nel senso di escludere dall’ambito di applicazione dell’«errore grave» commesso da un operatore economico «nell’esercizio della propria attività professionale» i comportamenti che integrano una violazione delle norme in materia di concorrenza, accertati e sanzionati dall’Autorità nazionale garante della concorrenza con un provvedimento confermato da un organo giurisdizionale, e che preclude alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente una siffatta violazione per escludere eventualmente tale operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico”.