Nelle procedure negoziate poste al di sotto della soglia comunitaria non è consentito l’ingresso di ditte non inizialmente selezionate dall’amministrazione. Così stabilisce il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia nella sentenza 514/2019.
Ad avviso dei giudici amministrativi nell’ipotesi di appalti di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria non sussiste lo spazio giuridico e nel contempo operativo per permettere l’ingresso di ditte non inizialmente selezionate dall’Amministrazione, in quanto, conformemente all’insegnamento della più recente giurisprudenza, “consentire […] ad ogni operatore economico, non invitato dall’amministrazione, ma che sia venuto a conoscenza degli inviti (e, dunque, dell’esistenza di una procedura), di presentare la propria offerta significa, di fatto, ribaltare la sequenza delineata dall’art. 36 D. Lgs. n. 50 del 2016 e ripristinare l’ordinarietà, ma in palese contrasto con le indicazioni normative. […] Le quali, poi, si giustificano perché la procedura – di valore inferiore alle soglie comunitarie (anche se, invero, non certo modesta in senso assoluto) – possa svolgersi più rapidamente; rapidità – inutile negarlo – che deriva anche dal numero, che si vuole limitato, dei partecipanti”.