Illustrare le diverse opzioni e i margini di manovra possibili previsti dalla legislazione dell’Unione europea, con una panoramica delle procedure di gara a disposizione degli acquirenti pubblici e dei termini applicabili soprattutto in caso di appalti urgenti. Questa la finalità della comunicazione pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 108 I/1 del 1° aprile, recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 (2020/C 108 I/01)”. In situazioni di necessità improrogabili, gli acquirenti pubblici – spiega la Commissione – possono avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette. In secondo luogo, se tali margini di manovra non fossero sufficienti le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione.
Il documento ammette, inoltre, la possibilità di consentire l’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, purché quest’ultimo sia l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza. In ogni caso, la comunicazione raccomanda che gli acquirenti pubblici prendano in considerazione la ricerca di soluzioni alternative in grado d’interagire con il mercato. Se sussiste l’urgenza, la direttiva prevede nel dettaglio una riduzione sostanziale dei termini generali. In particolare, nel quadro della procedura aperta, il termine per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 15 giorni in casi di urgenza debitamente motivata; mentre nel quadro della procedura ristretta, il termine per la presentazione di una domanda di partecipazione può essere ridotto a 15 giorni e quello per la presentazione di un’offerta a 10 giorni. Ciò consentirà una rapida aggiudicazione dell’appalto.
Per quanto riguarda l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione, prevista dall’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE, la Commissione sottolinea che essa è ammissibile quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possano essere rispettati. Di qui la raccomandazione dell’Ue alle stazioni appaltanti che il ricorso alla procedura negoziata senza bando rimanga eccezionale, poiché le amministrazioni aggiudicatrici derogano in questo caso al principio fondamentale della trasparenza.