Il “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti è previsto espressamente dal Codice dei contratti nell’affidamento dei contratti d’appalto “sotto soglia” comunitaria, costituendo un necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere i soggetti da invitare in caso di procedura negoziata. Infatti, in tali appalti, “contrasta con il favor partecipationis la regola che il numero degli operatori economici sia limitato e fa temere per il principio di parità di trattamento che la loro scelta sia rimessa all’amministrazione”. In questa ottica non è casuale la scelta del legislatore di anticipare la rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara. L’obiettivo è evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza acquisita nel precedente appalto, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici posti in competizione Tuttavia, ciò può essere giustificato “dall’esigenza di celerità”, che trova il giusto “contrappeso”, appunto, nel principio di rotazione Tale principio, tuttavia, può trovare un’eccezione ed essere disapplicato: soltanto quando la stazione appaltante adotti una procedura aperta ovvero, nelle altre procedure, quando motivi adeguatamente la decisione di estendere l’invito anche all’affidatario uscente. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 5 novembre 2019, n. 7539, attribuendo all’Anac il compito di chiarire attraverso proprie linee guida quali modalità occorra seguire per la rotazione degli inviti (in futuro, tale disciplina spetterà al regolamento sui contratti pubblici). In particolare, le linee guida n. 4 – a ciò deputate – precisano che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso d’indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”. Condizione diversa è, invece, quella della procedura negoziata, poiché il fatto oggettivo del precedente affidamento impedisce alla stazione appaltante d’invitare il gestore uscente, salvo adeguata motivazione delle ragioni che abbiano indotto a rivolgere l’invito anche all’operatore uscente nella nuova procedura di gara, laddove avrebbe dovuto “saltare il primo affidamento successivo”.
In tal caso – ribadisce il Consiglio di Stato – riscontrata la corretta esecuzione del contratto precedente, la stazione appaltante dovrebbe quindi trovare ulteriori e validi motivi, a fondamento della scelta del reinvito, che tuttavia sono – a parere dell’ANCE – difficilmente riscontrabili negli appalti di lavori.