Il principio di rotazione si applica non solo agli affidamenti ma anche agli inviti nei contratti sotto soglia. Così ha stabilito il TAR Friuli Venezia Giulia nella sentenza 376/2019.
Il principio di rotazione, secondo i giudici amministrativi friulani, mira ad evitare il crearsi di posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente e di rapporti esclusivi con determinati operatori economici, favorendo, per converso, l’apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive. Il suddetto principio, per i contratti sotto soglia ex art art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, si riferisce propriamente non solo agli affidamenti ma anche agli inviti, allo scopo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo.
Tuttavia, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito del gestore uscente, come nel caso di specie, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. Pertanto, nel caso di specie, l’invito a partecipare alla gara rivolto al gestore uscente da parte della stazione appaltante viola il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti applicabile nell’ambito delle procedure negoziate per l’affidamento di contratti sotto-soglia, non avendo neppure il Comune fornito alcuna motivazione per derogare all’anzidetto principio.